Giovedì, 24 Luglio, 2025
Scioglimento per atto dell’Autorità delle Cooperative: profili di legittimità costituzionale

Corte Costituzionale:
incostituzionale lo scioglimento automatico delle cooperative che si
sottraggono alla vigilanza
Con la sentenza n.116 del 21 luglio 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 220/2002, nella
parte in cui prevede lo scioglimento per atto d’autorità degli enti cooperativi
che si sottraggono all’attività di vigilanza.
Secondo la Corte, il provvedimento adeguato in questi casi non è lo
scioglimento automatico, ma la nomina di un commissario governativo, ai sensi
dell’art. 2545-sexiesdecies del Codice civile. Tale commissario può essere anche
un componente dell’organo di controllo societario o lo stesso legale
rappresentante, con il compito di sostituire gli organi amministrativi dell’ente
solo per il compimento di specifici adempimenti.
Il caso
La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato, con ordinanza del 4
settembre 2024 che ha rimesso alla Corte dubbi di legittimità costituzionale in
relazione agli articoli 3, 45 e 117, primo comma, della Costituzione.
La previsione normativa che impone lo scioglimento per atto d’autorità delle
cooperative che si sottraggono alla vigilanza, con conseguente devoluzione del
patrimonio ai fondi mutualistici introduce, secondo il Consiglio di Stato,
un automatismo sanzionatorio, che non lascia spazio a una valutazione
discrezionale dell’amministrazione e risulta sproporzionata rispetto alla finalità
perseguita.
La valutazione della Corte in merito allo scioglimento conseguente alla
sottrazione alla vigilanza
La Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità della norma, compie
un’analisi sistematica del ruolo delle cooperative nell’ordinamento,
evidenziando come la funzione sociale delle cooperative sia tutelata
direttamente dalla Costituzione (art. 45), in quanto espressione di democrazia
economica e mutualità.
Il valore della cooperazione, secondo la Corte, risiede nella capacità
di coniugare l’attività economica con una finalità sociale, orientata alla
promozione del lavoro e al perseguimento del bene comune. Questo mandato
costituzionale, secondo i giudici, conserva una piena attualità e richiede che la
legislazione statale adotti misure idonee a favorire realmente l’incremento del
movimento cooperativo.
Una crisi del modello cooperativo?
I giudici, tuttavia, rilevano una crisi del modello cooperativo, oggi meno
attrattivo rispetto al passato.
A questa crisi ha contribuito un’evoluzione legislativa che ha da un
lato indebolito i vantaggi fiscali storicamente riconosciuti alle cooperative, e
dall’altro ha introdotto misure di contrasto alla nascita di false cooperative (ad
esempio, l’abolizione dell’amministratore unico).
Queste modifiche, seppur mirate a tutelare la legalità, hanno finito per rendere
meno competitivo il modello cooperativo rispetto a nuove forme
imprenditoriali, come le S.r.l. semplificate o le società benefit, che si
presentano sul mercato come alternative più snelle o più attraenti.
Cosa accade ora?
La sentenza n. 116/2025 non si limita a correggere un vizio di legittimità
costituzionale. Per evitare il vuoto normativo propone la soluzione della gestione
commissariale nei casi in cui la cooperativa si sottragga alla vigilanza. La
sentenza, inoltre, rappresenta un forte richiamo al legislatore affinché la
normativa torni a promuovere con convinzione il modello cooperativo,
valorizzando la sua natura solidale e mutualistica, in linea con l’articolo 45 della
Costituzione.
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