AGCI PIEMONTE

  

Venerdì, 28 Novembre, 2025

La normativa sul terzo settore si aggiorna in base alle ultime novità legislative

Con l’entrata definitiva in vigore del Codice del terzo settore, scompare il termine Onlus.

Inoltre, vengono sospese le plusvalenze per quelle attività che, da commerciali, diventano di interesse generale secondo i nuovi criteri introdotti dal Codice.

Si tratta di un’armonizzazione normativa propedeutica alla piena operatività del Codice, prevista a partire dal 1° gennaio 2026.

La modifica è contenuta nel decreto legislativo recante disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, approvato ieri in Consiglio dei ministri. 

 

Plusvalenze

La disposizione era già presente nel testo preliminare approvato a luglio. L’art. 79 del Codice del terzo settore introduce nuovi criteri per qualificare le attività di interesse generale degli enti, determinandone la natura commerciale o non commerciale e le conseguenze fiscali. Di conseguenza, alcune attività attualmente classificate come commerciali potrebbero rientrare tra quelle di interesse generale svolte in modalità non commerciale.

Per evitare l’emersione di plusvalenze latenti derivanti dal passaggio dei beni dal regime d’impresa, il decreto prevede:

  • la possibilità di sospendere la tassazione della plusvalenza quando i beni strumentali passano dall’attività commerciale a quella non commerciale, a condizione che siano utilizzati esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (opzione da indicare in dichiarazione);
  • la facoltà per l’ente di far concorrere alla formazione del reddito l’intero ammontare della plusvalenza nell’esercizio in cui è realizzata, oppure, se i beni sono stati detenuti per almeno tre anni, di distribuirla in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, fino al quarto, indicando la scelta in dichiarazione;
  • che la plusvalenza concorra a formare il reddito se i beni vengono destinati a finalità diverse da quelle indicate.

Onlus

L’articolo 3, aggiunto su suggerimento delle commissioni, opera un riordino terminologico: la parola Onlus viene sostituita da «Ente del terzo settore» o, in alcuni casi, «impresa sociale», uscendo di fatto dalla normativa italiana.

Questo è un effetto diretto delle nuove regole fiscali e della piena operatività del Codice.

Dal prossimo anno, le Onlus dovranno migrare dal Registro unico del terzo settore e modificare la propria denominazione giuridica.

Detto di plusvalenze e Onlus, il dlgs è intervenuto su un’altra materia, ben più sentita, ovvero la questione Iva, con la proroga di dieci anni del passaggio al nuovo regime.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a due importanti provvedimenti in materia fiscale, che portano a 18 il totale dei decreti attuativi della riforma fiscale e a 5 i testi unici finora approvati.

Il primo decreto interviene sul nuovo regime fiscale previsto dal primo gennaio 2026 per gli enti iscritti al Registro nazionale del terzo settore, la norma approvata proroga al primo gennaio 2036 - per ben 10 anni - l'attuale regime di esclusione Iva, garantendo continuità e sostenibilità operativa agli enti.

Per evitare l’emersione di plusvalenze latenti derivanti dal passaggio dei beni dal regime d’impresa, il decreto prevede:

  • la possibilità di sospendere la tassazione della plusvalenza quando i beni strumentali passano dall’attività commerciale a quella non commerciale, a condizione che siano utilizzati esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (opzione da indicare in dichiarazione);
  • la facoltà per l’ente di far concorrere alla formazione del reddito l’intero ammontare della plusvalenza nell’esercizio in cui è realizzata, oppure, se i beni sono stati detenuti per almeno tre anni, di distribuirla in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, fino al quarto, indicando la scelta in dichiarazione;
  • che la plusvalenza concorra a formare il reddito se i beni vengono destinati a finalità diverse da quelle indicate.

Onlus

L’articolo 3, aggiunto su suggerimento delle commissioni, opera un riordino terminologico: la parola Onlus viene sostituita da «Ente del terzo settore» o, in alcuni casi, «impresa sociale», uscendo di fatto dalla normativa italiana.

Questo è un effetto diretto delle nuove regole fiscali e della piena operatività del Codice.

Dal prossimo anno, le Onlus dovranno migrare dal Registro unico del terzo settore e modificare la propria denominazione giuridica.

Detto di plusvalenze e Onlus, il dlgs è intervenuto su un’altra materia, ben più sentita, ovvero la questione Iva, con la proroga di dieci anni del passaggio al nuovo regime.

Sul punto si è espresso il Presidente di AGCI Piemonte Giuseppe D’ANNA: “Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a due importanti provvedimenti in materia fiscale, che portano a 18 il totale dei decreti attuativi della riforma fiscale e a 5 i testi unici finora approvati.

Il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati.

Questo rinvio assicura la necessaria continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale.

Si è raggiunta una soluzione che garantisce stabilità al terzo settore, preservando il suo ruolo essenziale nel tessuto sociale, la norma approvata proroga al primo gennaio 2036 - per ben 10 anni - l'attuale regime di esclusione Iva, garantendo continuità e sostenibilità operativa agli enti.